ASPETTI PENALI DEL MOBBING

Alcuni nostri Volontari, partendo dagli articoli di legge a rilievo penale, hanno creato una “scheda” rivolta a quanti vogliano conoscere i reati che meglio rappresentano il fenomeno del mobbing. In attesa dell’approvazione delle proposte di legge relative alle molestie sul luogo di lavoro (che includono anche il mobbing) è importante sapere che in ambito penalistico esistono già reati sanzionabili. La redazione Risorsa e il suo collaboratore avv. Franco Ciociola sono lieti di presentare i risultati di questa ricerca, che non si limita all’enunciazione degli articoli di legge, ma ne fa una disamina puntuale, a e il suo collaboratore anche sulla base dei casi concreti che i propri assistiti ci hanno presentato nei 25 anni di operatività della nostra Associazione. La scheda è quindi da considerarsi per noi una vera e propria “novità” che tende a sistematizzare quanto abbiamo già presentato in forma sporadica sul sito e pagine FB.

Fonte: redazione Risorsa, lista aggiornata con il contributo dell’avv. Franco Ciociola

Ecco dunque i vari reati penali:

Reato di maltrattamenti: art. 572 c.p. Per acclarata giurisprudenza della Corte di Cassazione i comportamenti maltrattanti assumono rilievo dal punto di vista penale solo se l’ambito lavorativo è caratterizzato da relazioni di tipo para-familiare tra il soggetto maltrattante e la vittima, e durature nel tempo; a titolo di esempio una piccola officina in cui datore di lavoro ed apprendista passano insieme gran parte della giornata lavorativa. Si tratta quindi di una ipotesi di reato che caratterizza realtà produttive o di servizi in aziende private di piccole, medie e grandi dimensioni, o di Enti Pubblici. Un esempio di maltrattamenti in questi ambiti può essere dato da reiterate ed ingiustificate frasi denigratorie, finalizzate a svilire la dignità della vittima, messe in atto da superiori o colleghi dello stesso dipartimento. Il reato è procedibile di ufficio.

Reato di diffamazione: art. 595 c. p.

Chi offende l’altrui reputazione è punibile con la reclusioe fino a 1 anno o sanzione fino a 1032 €. Se l’offesa è riferibile a un fatto determinato la pena è la reclusione fino a 2 anni o multa fino a 2065 €. Se l’offesa è recata a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità o atto pubblico, la reclusione è da 6 mesi a 3 anni o la multa è non inferiore a 516 €. Se l’offesa è rivolta a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o sua rappresentanza o Autorità costituita in collegio,le pene sono aumentate

Reato di violenza privata: art. 610 c.p.Il comma 1 dell’art. 610 c.p. recita:“Chiunque, con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni” . Pertanto il reato di violenza privata si consuma se il lavoratore è costretto a fare, tollerare o omettere di fare qualcosa non previsto dalla vigente normativa e/o dal contratto di riferimento; la costrizione deve avvenire con violenza (non necessariamente fisica) o minaccia; si possono considerare violenti o minacciosi i comportamenti che restringono la libertà di fare e/o non fare di una persona, in assenza di un supporto normativo e/o contrattuale che legittima tale restrizione; ad esempio può rappresentare il reato di violenza privata l’imposizione da parte del datore di lavoro di effettuare ore in straordinario, con la minaccia di un licenziamento se non verranno prestate. Il reato è procedibile di ufficio.

Reato di minaccia: art. 612 c.p. Il reato di minaccia consiste semplicemente nel prospettare un danno ingiusto, e non necessariamente nel costringere a far fare qualche cosa a qualcuno con minaccia come nel caso del reato di violenza privata. Ad esempio il reato si consuma con la generica minaccia di licenziamento al lavoratore(non finalizzata ad ottenere un fare, e/o non fare da parte del lavoratore)  in assenza di violazioni di legge e/o contrattuali da parte del lavoratore, e dei presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano normativamente e/o contrattualmente il licenziamento. Salvo casi specifici, il reato richiede la presentazione della querela da parte della vittima; si ricorda che la querela può essere ritirata in qualsiasi momento, fermo restando l’accordo della parte querelata.

Reato di molestia o disturbo: art. 660 c.p. Il mobbing può avvenire anche con comportamenti assillanti che provocano alla vittima un ingiustificato disturbo; ad esempio nascondere gli attrezzi di lavoro del lavoratore, o dare ordini contraddittori.  Il reato di molestia è procedibile di ufficio.

Reato di violenza sessuale: art. 609 bis c.p.: Purtroppo il mobbing si sostanzia anche in violenze sessuali che avvengono in ambito lavorativo (ad esempio anche palpeggiamenti, effusioni indesiderate,…); il reato è perseguibile a querela della parte offesa, entro dodici mesi dai fatti; la querela non può essere ritirata; in alcuni particolari casi il reato è procedibile di ufficio.

Reato di atti persecutori (stalking): art. 612 bis c.p. Il reato di atti persecutori è forse quello che meglio rappresenta il mobbing dal punto di vista penale. Le condotte a danno del lavoratore devono essere moleste o minacciose, e devono essere plurime (almeno 2); non importa il lasso temporale in cui avvengono (sono idonei anche tempi molto ravvicinati tra gli episodi); le condotte minacciose e/o moleste devono produrre almeno uno dei seguenti effetti: 1) stato ansioso; 2) timore per la propria incolumità e dei propri cari; 3) cambiamento delle proprie abitudini di vita.Il reato è procedibile solo a seguito della querela della parte offesa, entro i sei mesi dal manifestarsi dei predetti effetti negativi; con la querela è possibile richiedere l’adozione di misure cautelari; la querela può essere ritirata solo nel coso del procedimento penale, fino al giudizio di legittimità. In contrasto ad atti persecutori ( e quindi anche in riferimento a quelli che avvengono in ambito lavorativo), ed in alternativa alla querela, è possibile richiedere l’ammonimento del Questore rivolgendosi ad un Commissariato o direttamente in Questura, spiegando la propria situazione; il Questore sarà interessato del caso, e se riterrà sussistente il fumus di atti persecutori, procederà all’ammonimento del soggetto perseguitante al fine di ottenere la cessazione delle condotte lamentate; i tempi di valutazione e decisione del Questore sono molto brevi. Qualora il predetto dovesse continuare ad essere molesto e/o minaccioso, le sue condotte persecutorie potranno essere perseguite penalmente di ufficio, e potranno anche essere adottate misure cautelari incisive.